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Spesometro: Termine invio “Comunicazione 3000 euro” prorogato al 31/12/2011

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
set
21

Slitta dal 31 Ottobre 2011 al 31 Dicembre 2011 la scadenza per l’invio della “Comunicazione 3000 euro” (per il 2010 la soglia è 25000 euro). Stiamo comunque procedendo con l’installazione del software e/Fiscali.

Slitta al 31 dicembre 2011 l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila (solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato a 25.000).

Il termine originariamente previsto per il 31 ottobre 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16/09/2011.
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Tale modifica ha determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che solo per il periodo d’imposta 2010 per consentire un’attuazione graduale della disciplina, l’importo di 3.000 euro è elevato ad euro 25.000 e sono escluse dall’obbligo di comunicazione in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011

Comunicazione 3000 euro: proroga di 2 mesi concessa per l’invio dei corrispettivi superiori a 3600 €

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apr
26

Oggetto: Spesometro – rinviato di due mesi l’avvio del monitoraggio sugli acquisti dei consumatori finali.

E’ stata approvata una proroga in virtù della quale sono concessi due mesi di tempo in più per l’applicazione del cosiddetto “Spesometro” sulle  operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.

Lo strumento fiscale, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° maggio 2011 e che riguarda la tracciabilità delle operazioni sopra citate aventi importo pari o superiore ai 3.600 euro (Iva inclusa), slitta dunque al 1° luglio 2011.

Tale posticipazione è dovuta alla necessità di apportare aggiustamenti tecnici alla tracciabilità e all’invio dei dati, che si ritiene saranno deliberati con il decreto “omnibus” all’esame del Senato.

Va inoltre segnalato che l’Agenzia delle Entrate, durante un recente incontro con la stampa, ha precisato che sarebbe auspicabile, in un’ottica di semplificazione delle disposizioni, esentare i contribuenti dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con pagamenti tramite carte di credito o di debito, poiché relativi i dati sarebbero già rintracciabili nei flussi elettronici.

In tal caso, però, l’adempimento verrebbe trasferito in capo alle Banche od alle società che gestiscono i circuiti delle carte di credito (Visa, MasterCard, American Express, Cartasì, ecc..).

In relazione a tale problematica si attendono comunque interventi legislativi in merito entro il 30 giugno p.v.

Comunicazione annuale delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3000 euro

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mar
4

Obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

In data 22 dicembre 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha definito nel dettaglio le caratteristiche ed il contenuto della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il cui obbligo è stato introdotto dall’art. 21 D.L. n. 78/2010 conv. con modific. nella Legge 30 luglio 2010 n.122.

Questo importo è elevato a tremilaseicento euro al lordo dell’imposta per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha contestualmente definito le specifiche tecniche della comunicazione telematica.

Chi sono i soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Qual è l’oggetto della comunicazione

La comunicazione deve contenere tutte le operazioni riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi che siano di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (es.: scontrino o ricevuta fiscale), il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Queste operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione fino al 30/04/2011.

Casi di inclusione

In caso di più contratti collegati tra di loro, la comunicazione delle operazioni è obbligatoria qualora l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti sia pari o superiore a tremila euro. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora l’ammontare annuo dei corrispettivi dovuti sia complessivamente pari o maggiore a tremila euro.

Casi di esclusione

Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • importazioni, esportazioni;
  • operazioni “black list”;
  • operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 29/09/1973, n. 605.

Qual è il termine per l’invio della comunicazione

La scadenza per l’invio telematico della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per le operazioni registrate od effettuate nell’anno 2011, la scadenza è il 30/04/2012.

Qual è la modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione della comunicazione avviene telematicamente mediante Entratel.

Semplificazione anno 2010

Per il periodo d’imposta 2010 l’importo limite, per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, è elevato ad euro venticinquemila, per le sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione.
Il termine per l’invio telematico è il 31 ottobre 2011.

Soluzione informatica ESA Software

La soluzione ESA Software per i 3.000 euro permetterà di gestire tutti i casi previsti dalla normativa. I rilasci di tale modulo avverranno per step successivi, fornendo da subito sui prodotti e/ – e/studio ed e/satto le implementazioni sui software gestionali ESA di tutti gli indicatori necessari per individuare i dati contabili da riportare in comunicazione.

Saranno modificati i programmi gestionali per permettere di:

  1. contrassegnare in prima nota e nel ciclo attivo/passivo, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo inferiore ai tremila euro riconducibile ad un unico contratto di importo maggiore o uguale a tremila euro, che devono essere incluse nella comunicazione;
  2. individuare, automaticamente, tutte le operazioni di importo superiore ai venticinquemila euro (per l’anno d’imposta 2010) e tremila euro (dal periodo d’imposta 2011);
  3. escludere, automaticamente, le operazioni di import/export e black list;
  4. gestire automaticamente oppure contrassegnare altri casi di esclusione previsti dal provvedimento;
  5. inserire tutte le informazioni relative alle cessioni nei confronti dei privati – vendita con scontrino o ricevuta fiscale – di importo superiore a 3.600 euro lordi, attraverso una specifica gestione implementata allo scopo;
  6. generare il file telematico da trasmettere, sia relativo al periodo d’imposta 2010 (venticinquemila euro), sia 2011 (tremila euro e corrispettivi tremilaseicento euro).

Codice IBAN su file RIBA

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giu
30

In merito all’obbligatorietà del codice IBAN sul file RIBA, siamo a comunicarti che sul sito CBI si precisa che non vi sia nessun obbligo di indicazione dell’IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RIBA.

Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del Decreto legislativo di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento bonifici.

Vedi link

http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/284510010400/M/259210010410/T/Adeguamenti-PSD-specifiche-CBI-Incassi-nazionali-

Intra: Aspetti Sanzionatori

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mar
18

il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2010 è finalmente stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2010. La sua entrata in vigore piena è prevista per il 20/03/2010.

Il Decreto interviene sull’aspetto sanzionatorio: non potranno essere applicate sanzioni a coloro che non hanno consegnato o trasmesso l’elenco Intrastat di Gennaio 2010 entro rispettivamente il 20 febbraio ovvero entro il 25 febbraio in quanto mancava il provvedimento primario che legittimava la nuova modulistica a quelle date.

Ammesse le condizioni di incertezza a “sanatoria” delle violazioni concernenti la compilazione eventualmente commesse negli elenchi Intrastat relativi ai mesi da gennaio a  maggio 2010, ovvero al I trimestre 2010.

Archiviazione Sostitutiva: Addio alla carta con il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

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feb
22

Il decreto legislativo che istituisce “il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale per passare dalla carta all’elettronica” è stato definito “importantissimo” dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, per passare dalla “carta all’elettronica“, una rivoluzione che “investirà tutti i cittadini”.

Prevista la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività Ict, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico. Spazio anche alla semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese grazie all’introduzione di pagamenti informatici, scambio di dati tra imprese e Pa, la diffusione e l’uso della posta certificata, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza. Attenzione, poi alla sicurezza e allo scambio di dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra Pa e cittadini.

Il passaggio dalla carta alle pratiche informatizzate comporterà una riduzione di un milione di pagine l’anno con l’obiettivo di arrivare a 3 milioni nel 2012. Previsti risparmi del 90% dei costi di carta per circa 6 miloni l’anno. Per la sola posta elettronica certificata si produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro, per la riduzione delle raccomandate della pubblica
amministrazione ai cittadini.

Il nuovo Codice aggiorna quello di Lucio Stanca del 2005 e, con la posta elettronica certificata («nell’arco di sei mesi interesserà tutti i cittadini»), consentirà a regime (nel 2012) 200 milioni di risparmio solo grazie alla riduzione delle raccomandate da parte della P.A. ai cittadini. Il
Codice prevede un sistema di premi e sanzioni per le Amministrazioni che realizzino o meno gli obiettivi fissati. Le risorse per realizzare il piano pari a sei miliardi sono già stanziate per il periodo 2009-2012.

Fonte: Sole 24 ore

Nuova disciplina della compensazione del credito IVA annuale ed infrannuale

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feb
5

Premessa normativa

L’art. 10 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78 (conv. con modif. dalla Legge 03 Agosto 2009 n. 102) ha previsto alcune significative novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’art. 17 D. Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, cioè al meccanismo di utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed ad altri enti previdenziali.

In particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), numero 1, introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (canale Entratel o Fiscoonline) consentendo in questo modo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Inoltre il medesimo art. 10 comma 1, lett. a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a), D.Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile (cfr. Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).

Con la Circolare n.1 del 15/01/2010 l’Agenzia delle Entrate, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al “Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102″.

Decorrenza nuove disposizioni normative

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da questa data.

Aspetti sanzionatori

Questa nuova disciplina è stata introdotta allo scopo di evitare l’utilizzo in compensazione da parte dei contribuenti di crediti in tutto od in parte non esistenti. Al riguardo l’art. 7 comma 2 D.L. n. 5 /2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro, mentre l’art. 10 comma 1 lett. a) numero 8 D.L. n. 78/2009 esclude, in generale, la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata). Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).

Ipotesi di compensazione del credito IVA annuale

A partire dal 01 gennaio 2010 sono presenti tre distinte ipotesi di compensazione del credito Iva annuale

  • Credito di ammontare inferiore ad Euro10.000,00. Può essere compensato liberamente in delega F24 con debiti di altre imposte, contributi e premi. Valgono le vecchie regole di compensazione.
  • Credito di ammontare superiore ad Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta. E’ obbligatorio utilizzare per il pagamento delle deleghe F24 nel quale è utilizzato il credito Iva annuale, i servizi telematici Entratel e/o Fiscoonline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Credito di ammontare superiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta, dichiarazione che deve essere munita di visto di conformità od in alternativa sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile.

La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA interessa soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’art. 30 D.P.R. n. 633/1972.

Ipotesi di compensazione del credito IVA infrannuale

L’art. 10 comma 1 lett. a) numero 5, integra il comma 3 del richiamato art. 8 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78, con un ulteriore periodo secondo cui “Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2”. Questa disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nell’art. 17 comma 1 D. Lgs. n. 241/ 1997, come modificate dall’art. 10 comma 1 lett. a) numero 1 D.L. n. 78/2009 secondo cui “la compensazione del credito … relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione… dell’istanza da cui il credito emerge”. Il contribuente può quindi utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza solo se di importo inferiore al “tetto” di 10.000 Euro. Si ricorda che il tetto di Euro 10.000,00 relativo ai crediti Iva infrannuali è separato da quello relativo al credito Iva annuale.

Soluzioni implementative

e/ – e/studio

Per e/ – e/studio saranno introdotti alcuni messaggi di avvertimento parametrici in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di segnalare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva in compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. In attesa del rilascio degli adeguamenti delle procedure relative alla liquidazione Iva si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.

esatto

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti sui prodotti in oggetto si è deciso di introdurre in esatto alcuni messaggi di avvertimento in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di ricordare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva a compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. Questi messaggi saranno resi disponibili con release successive.

In generale si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.

Stop al fax selvaggio!

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dic
4

Stop a fax selvaggio. Dall’inizio del 2009 sono oltre 500 le denunce al garante per fax indesiderati, mandati con il sistema automatizzato.

Il garante con un provvedimento di blocco a una società (ne dà notizia la newsletter del garante n. 331 del 17 novembre 2009) ha precisato che il sistema automatizzato è illegale, anche se si mandano fax a numeri rintracciati tramite gli elenchi cosiddetti categorici e cioè quegli elenchi in cui sono riportate le utenze per categorie commerciali o professionali.

È vero che, secondo il Codice della privacy, si possono usare senza consenso i dati personali relativi ad attività economiche; ma è anche vero che lo stesso codice subordina l’utilizzo del sistema automatizzato al preventivo consenso. Insomma ciò che fa la differenza è il sistema automatizzato: se lo si usa si deve avere il consenso preventivo anche per usare dati, che (con altri sistemi) possono essere usati senza il preventivo consenso. Insomma una chiamata con operatore è diversa dalla chiamata con un sistema automatizzato.

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