Codice IBAN su file RIBA
In merito all’obbligatorietà del codice IBAN sul file RIBA, siamo a comunicarti che sul sito CBI si precisa che non vi sia nessun obbligo di indicazione dell’IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RIBA.
Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del Decreto legislativo di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento bonifici.
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Intra: Aspetti Sanzionatori
il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2010 è finalmente stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2010. La sua entrata in vigore piena è prevista per il 20/03/2010.
Il Decreto interviene sull’aspetto sanzionatorio: non potranno essere applicate sanzioni a coloro che non hanno consegnato o trasmesso l’elenco Intrastat di Gennaio 2010 entro rispettivamente il 20 febbraio ovvero entro il 25 febbraio in quanto mancava il provvedimento primario che legittimava la nuova modulistica a quelle date.
Ammesse le condizioni di incertezza a “sanatoria” delle violazioni concernenti la compilazione eventualmente commesse negli elenchi Intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, ovvero al I trimestre 2010.
Archiviazione Sostitutiva: Addio alla carta con il nuovo Codice dell’amministrazione digitale
Il decreto legislativo che istituisce “il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale per passare dalla carta all’elettronica” è stato definito “importantissimo” dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, per passare dalla “carta all’elettronica“, una rivoluzione che “investirà tutti i cittadini”.
Prevista la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività Ict, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico. Spazio anche alla semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese grazie all’introduzione di pagamenti informatici, scambio di dati tra imprese e Pa, la diffusione e l’uso della posta certificata, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza. Attenzione, poi alla sicurezza e allo scambio di dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra Pa e cittadini.
Il passaggio dalla carta alle pratiche informatizzate comporterà una riduzione di un milione di pagine l’anno con l’obiettivo di arrivare a 3 milioni nel 2012. Previsti risparmi del 90% dei costi di carta per circa 6 miloni l’anno. Per la sola posta elettronica certificata si produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro, per la riduzione delle raccomandate della pubblica
amministrazione ai cittadini.
Il nuovo Codice aggiorna quello di Lucio Stanca del 2005 e, con la posta elettronica certificata («nell’arco di sei mesi interesserà tutti i cittadini»), consentirà a regime (nel 2012) 200 milioni di risparmio solo grazie alla riduzione delle raccomandate da parte della P.A. ai cittadini. Il
Codice prevede un sistema di premi e sanzioni per le Amministrazioni che realizzino o meno gli obiettivi fissati. Le risorse per realizzare il piano pari a sei miliardi sono già stanziate per il periodo 2009-2012.
Fonte: Sole 24 ore
Nuova disciplina della compensazione del credito IVA annuale ed infrannuale
Premessa normativa
L’art. 10 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78 (conv. con modif. dalla Legge 03 Agosto 2009 n. 102) ha previsto alcune significative novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’art. 17 D. Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, cioè al meccanismo di utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed ad altri enti previdenziali.
In particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), numero 1, introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (canale Entratel o Fiscoonline) consentendo in questo modo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre il medesimo art. 10 comma 1, lett. a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a), D.Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile (cfr. Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).
Con la Circolare n.1 del 15/01/2010 l’Agenzia delle Entrate, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al “Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102″.
Decorrenza nuove disposizioni normative
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da questa data.
Aspetti sanzionatori
Questa nuova disciplina è stata introdotta allo scopo di evitare l’utilizzo in compensazione da parte dei contribuenti di crediti in tutto od in parte non esistenti. Al riguardo l’art. 7 comma 2 D.L. n. 5 /2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro, mentre l’art. 10 comma 1 lett. a) numero 8 D.L. n. 78/2009 esclude, in generale, la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata). Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Ipotesi di compensazione del credito IVA annuale
A partire dal 01 gennaio 2010 sono presenti tre distinte ipotesi di compensazione del credito Iva annuale
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Credito di ammontare inferiore ad Euro10.000,00. Può essere compensato liberamente in delega F24 con debiti di altre imposte, contributi e premi. Valgono le vecchie regole di compensazione.
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Credito di ammontare superiore ad Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta. E’ obbligatorio utilizzare per il pagamento delle deleghe F24 nel quale è utilizzato il credito Iva annuale, i servizi telematici Entratel e/o Fiscoonline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
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Credito di ammontare superiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta, dichiarazione che deve essere munita di visto di conformità od in alternativa sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile.
La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA interessa soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’art. 30 D.P.R. n. 633/1972.
Ipotesi di compensazione del credito IVA infrannuale
L’art. 10 comma 1 lett. a) numero 5, integra il comma 3 del richiamato art. 8 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78, con un ulteriore periodo secondo cui “Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2”. Questa disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nell’art. 17 comma 1 D. Lgs. n. 241/ 1997, come modificate dall’art. 10 comma 1 lett. a) numero 1 D.L. n. 78/2009 secondo cui “la compensazione del credito … relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione… dell’istanza da cui il credito emerge”. Il contribuente può quindi utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza solo se di importo inferiore al “tetto” di 10.000 Euro. Si ricorda che il tetto di Euro 10.000,00 relativo ai crediti Iva infrannuali è separato da quello relativo al credito Iva annuale.
Soluzioni implementative
e/ – e/studio
Per e/ – e/studio saranno introdotti alcuni messaggi di avvertimento parametrici in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di segnalare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva in compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. In attesa del rilascio degli adeguamenti delle procedure relative alla liquidazione Iva si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.
esatto
Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti sui prodotti in oggetto si è deciso di introdurre in esatto alcuni messaggi di avvertimento in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di ricordare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva a compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. Questi messaggi saranno resi disponibili con release successive.
In generale si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.
Stop al fax selvaggio!
Stop a fax selvaggio. Dall’inizio del 2009 sono oltre 500 le denunce al garante per fax indesiderati, mandati con il sistema automatizzato.
Il garante con un provvedimento di blocco a una società (ne dà notizia la newsletter del garante n. 331 del 17 novembre 2009) ha precisato che il sistema automatizzato è illegale, anche se si mandano fax a numeri rintracciati tramite gli elenchi cosiddetti categorici e cioè quegli elenchi in cui sono riportate le utenze per categorie commerciali o professionali.
È vero che, secondo il Codice della privacy, si possono usare senza consenso i dati personali relativi ad attività economiche; ma è anche vero che lo stesso codice subordina l’utilizzo del sistema automatizzato al preventivo consenso. Insomma ciò che fa la differenza è il sistema automatizzato: se lo si usa si deve avere il consenso preventivo anche per usare dati, che (con altri sistemi) possono essere usati senza il preventivo consenso. Insomma una chiamata con operatore è diversa dalla chiamata con un sistema automatizzato.

Posted by Luca Becattini in