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Microsoft Office Small Business Basics 2010

Posted Posted by Luca Becattini in Software Vari     Comments No comments
ago
6

In ogni azienda, di qualsiasi dimensione, le persone hanno bisogno di comunicare, collaborare e condividere rapidamente le idee. Ma anche di accedere sempre e ovunque ai documenti aziendali e alla posta elettronica, per modificare i file e condividerli in tempo reale via PC, browser e Smartphone. Le funzionalità innovative di Office 2010 e la flessibilità degli Online Services sono la risposta più semplice a tutte queste esigenze, perché aiutano le aziende a essere più produttive e a rispondere al meglio a ogni sfida del mercato, senza la necessità di un’infrastruttura IT complessa e costosa.

Con Microsoft Office Small Business Basics 2010 le piccole e medie imprese si assicurano tutta la protezione del software Office originale, con relativo supporto incluso, nonché la possibilità di regolarizzare i PC privi di licenza, evitando così il rischio di blocchi improvvisi dell’attività.

Microsoft Office Small Business Basics 2010 è una suite per la produttività dal costo contenuto e semplice da usare, che comprende le applicazioni essenziali per essere produttivi sempre e ovunque:

  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager
  • Microsoft OneNote 2010

Contattaci per avere maggiori informazioni

Dismissione supporto tecnico Microsoft per Sistemi Operativi Windows 2000 Family e Windows XP SP2

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
ago
2

Ricordiamo che tutti i nuovi prodotti e le nuove release-fix degli applicativi ESA saranno certificati e funzionanti esclusivamente con gli ultimi service pack ufficialmente rilasciati per ciascuno dei sistemi operativi da noi supportati.

In particolare, si ricorda che i requisiti minimi sono i seguenti:

  • lato client: su Windows XP SP3 Professional e superiori
  • lato server: su Windows Server 2003 SP1 / R2 e superiori

A questi link ufficiali Microsoft, è possibile far riferimento in merito alla cessazione del Supporto per quanto attiene, ultimi in ordine di tempo:

Informazioni complete sui requisiti minimi hardware e software dei prodotti ESA sono disponibili nella documentazione ufficiale contenuta nei DVD di rilascio.

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Buon lavoro!

Black-List: Ulteriori precisazioni

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
lug
14

Ulteriori precisazioni in merito al nuovo modulo Black-list per tutti i prodotti gestionali ESA.

Requisiti minimi

Il nuovo modulo Black-list, che sarà rilasciato all’interno di e/fiscali 3.2, funziona a partire dalla release minima di prodotto e di chiave di attivazione sotto indicate.

Per la sua attivazione è necessario caricare la chiave di attivazione del prodotto gestionale, che abiliti il modulo Black-list, all’interno di e/fiscali.

Prodotto Release prodotto minima consentita Release chiave minima consentita

e/ – e/studio       02.08.03 02.09.07 o 2.10.00 (*)
e/satto   06.07 07.00.02 o 08.00 (**)
spiga X DB/2000       04.03 04.03.03
exploit  03.01 03.01.00
metropolis 05.03 05.03.00

Requisiti minimi software

Il prodotto funziona sulle seguenti versioni di Sistema Operativo (sia nelle versioni a 32 bit che a 64 bit dove disponibile):

  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Windows Server 2008 con SP1
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 con SP1 o SP2
  • Microsoft Windows Server 2003 con SP1 o SP2
  • Microsoft Windows Seven
  • Microsoft Windows Vista con SP1
  • Microsoft Windows XP Professional con SP2 o SP3

Per il corretto funzionamento della procedura è necessario che il carattere di separazione delle migliaia e quello dei separatore decimali siano quelli standard italiani. E’ necessario cioè che le “Opzioni internazionali” siano impostate su Italiano (Italia).

Altri software di terze parti necessari al corretto funzionamento sono:

  • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 o superiore
  • DB di SQL Server 2005 SP2 o SQL Server 2008 SP1

ATTENZIONE! Il modulo Black-list non funziona con SQL Server 2000.

e/satto

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

Sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.

Per la distinzione fra le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni/acquisti di servizi nei confronti di soggetti che operano in paesi “black-list” (distinzione prevista sul modello già approvato di Comunicazione “black-list”) occorre far ricorso ad una differenziazione a livello di codice IVA: solo così infatti le due tipologie potranno essere riconosciute. Ciò significa che alcuni codici IVA, oggi utilizzati sia per operazioni inerenti i Beni che per operazioni inerenti prestazioni di Servizi, dovranno essere duplicati ed utilizzati distintamente per Beni e Servizi.

Poiché, di norma, i codici IVA di esenzione vengono registrati sulle anagrafiche, si consiglia di utilizzare il codice anagrafico per la cessione/acquisto dei beni e di creare nuovi codici ad hoc per i servizi che, qualora debbano essere utilizzati, andranno imposti sulla testata dei documenti. Ovviamente per aziende che lavorano prevalentemente sui servizi, il ragionamento può essere fatto all’opposto.

e/ – e/studio

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

A partire dal 1° luglio è importante che gli archivi e le registrazioni contabili vengano fatte tenendo in considerazione i seguenti criteri di elaborazione:

  • sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.
  • la distinzione delle operazioni riferite a cessioni/acquisti di beni dalle operazione riferite a prestazioni/acquisti di servizi viene effettuata in base alla Natura IVA utilizzata nel castelletto IVA delle registrazioni contabili; ad ogni Natura IVA è associata in modo fisso e non modificabile l’oggetto della operazione secondo lo schema sotto riportato.

Codice

Natura IVA Descrizione Natura IVA         Oggetto operazione

———-  —————————— ——————

01          Merci                          Beni

05          Merci non destinate rivendita  Beni

08          Merci per sola ventilazione    Beni

10          Spese e Servizi                Servizi

11          Servizi e Prestazioni          Servizi

12          Operazioni non IVA             Servizi

13          Importazioni oro e argento     Beni

14          Import. rottami e mat.recupero Beni

15          Ritenute                       Non rilevante

18          Spese Anticipate               Servizi

30          Beni Strumentali               Beni

35          Beni Strumentali in leasing    Beni

36          Cassa previdenza               Servizi

99          Non specificata                Non rilevante

La Natura IVA viene proposta automaticamente in base al sottoconto indicato nel castelletto IVA, se è stata opportunamente indicata nel piano dei conti; diversamente è possibile specificarla direttamente durante l’input di prima nota.

  • per le note di variazione è altresì importante valorizzare sulla prima nota la Data riferimento note variazione già da tempo presente nella cartella “Dati generali”; tale data si abilita solo se previsto dalla causale contabile e deve contenere il riferimento alla data di effettuazione dell’operazione oggetto di rettifica; tale data verrà utilizzata in e/fiscali per discriminare – come richiesto nel modello di comunicazione “black-list” – le “Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno” e le “Note di variazione relative ad annualità precedenti” dalle operazioni correnti.

Ciclo attivo e passivo

Affinché in fase di elaborazione documenti (contabilizzazione) venga riportata in automatico la Natura IVA corretta sulle righe IVA di prima nota occorre:

  • Nel piano dei conti indicare la Natura IVA corretta in ogni sottoconto di ricavo/costo utilizzato
  • Associare i sottoconti corretti ad ogni articolo di magazzino

In alternativa è possibile indicare una specifica Natura IVA nei parametri azienda; detta Natura IVA verrà riportata su tutte le righe di tutti i documenti di vendita, inseriti successivamente.

Qualora la predisposizione della Natura IVA non sia stata effettuata prima dell’inserimento della prima nota o della contabilizzazione dei documenti, è possibile intervenire, in un secondo momento, direttamente sulle righe IVA di prima nota indicando la Natura IVA corretta ma prima del passaggio dei dati al programma Black-list.

Chi ad oggi non ha ancora indicato la Natura IVA nel piano dei conti o nei parametri azienda, e dunque ha emesso documenti di vendita che non riportano la Natura IVA, può procedere in due modi:

  1. se l’azienda tratta solo beni o solo servizi può indicare, nei parametri azienda, una Natura IVA che corrisponda a beni o a servizi (nel caso l’azienda tratti più Nature IVA ma tutte beni o tutte servizi, può comunque indicare un’unica Natura IVA, purché corrisponda alla corretta tipologia; es. se tratta merci, Merci non destinate rivendita e Merci per sola ventilazione, può indicare indifferentemente una delle 3, ovvero tipologia Beni); lanciando l’Elaborazione Documenti (contabilizzazione) tale Natura IVA verrà riportata automaticamente sulle righe di prima nota generate;
  2. se l’azienda tratta sia beni che servizi occorre indicare nel piano dei conti la Natura IVA in maniera distinta; lanciare poi l’utility di “ricostruzione documenti vendita “, con data elaborazione >= 01/07/2010 evitando di selezionare i flag presenti nella finestra; in questo  modo viene riportata la corretta natura IVA su tutte le righe dei documenti di vendita precedentemente inseriti.

In entrambi i casi a partire dal momento in cui è stata indicata correttamente la Natura IVA nelle righe dei documenti di vendita il campo Natura IVA verrà valorizzato in automatico.

Configurare email (con dominio hostato su aruba) su iphone 3GS

Posted Posted by Luca Becattini in Software Vari     Comments No comments
lug
9

Ecco le impostazioni necessarie per configurare la vostra e-mail (con dominio hostato su aruba) su iphone 3GS con contratto 3.

Le operazioni di verifica delle connessioni sono abbastanza lente, non preoccupatevi se pensa molto. Solitamente alla fine ci riesce.

Andate in:

  • Impostazioni
  • Mail, Contatti, Calendari
  • Aggiungi account..
  • Altro
  • Aggiungi account Mail

Quindi inserire:

  • Nome: Inserisci un nome (Mario Rossi)
  • Indirizzo: Inserisci l’indirizzo e-mail che vuoi configurare (pippo@pippo.it)
  • Password: Inserisci la password del tuo account (pippo)
  • Descrizione: Inserisci una descrizione all’account

Scegliere come tipologia account: POP

Server posta in arrivo

  • Nome Host: pop3s.aruba.it
  • Nome Utente: pippo@pippo.it
  • Password: pippo

Server posta in uscita

  • Nome Host: smtps.aruba.it
  • Nome Utente: pippo@pippo.it
  • Password: pippo
  • Usa SSL: Si
  • Porta server: 465

Entra nell’account e vai su Avanzate (in fondo) per impostare

  • Messaggi eliminati: decidi dopo quanto eliminare i messaggi cancellati
  • Porta Server: 995

Ora se tutto è andato per il meglio avete configurato il vostro account e-mail (hostato su aruba) sul vostro iPhone 3GS con contratto 3 (tre)

Black-List: predisposizione archivi anagrafici e contabili

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
lug
5

è stato introdotto l’obbligo mensile di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei «paradisi fiscali», ovvero nei paesi della cosiddetta Black-List.

All’interno della Black-List ci sono paesi a noi molto vicini, come San Marino o la Svizzera, con i quali gli operatori italiani attuano quotidianamente una gran quantità di operazioni.

Si tratta di un adempimento previsto dall’art. 1 del dl 40/2010, al quale il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/03/2010 ha dato attuazione, e che ricorda per certi versi la soppressa trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori.

Anche questa comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica, pur essendo previsto anche un modello ministeriale per la stampa dei dati oggetto della comunicazione. La prima scadenza è quella legata all’invio delle operazioni di luglio, che dovrà avvenire entro il 31 agosto.

Le tipologie di operazioni soggette a monitoraggio sono le seguenti:

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento.

Il modello di comunicazione dovrà essere presentato:

  • con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Non sono ancora state emanate da parte dell’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche del tracciato telematico, così come mancano degli importanti chiarimenti interpretativi su diversi aspetti operativi  (è attesa apposita circolare).
Facciamo notare che tempi tardivi di pubblicazione di tali chiarimenti potrebbero ripercuotersi sui ns. tempi di rilascio.

Il nuovo modulo Black-List Esa

Tecnicamente il modulo si troverà all’interno di e/fiscali 3.x (l’attuale gestore dell’Xbrl).
Similarmente a quanto fatto per gli elenchi iva, è previsto un recupero delle informazioni dalla contabilità; sono inoltre previste le seguenti fasi operative:

  • gestione a video delle informazioni recuperate dalla contabilità e di inserimento di quelle specifiche dell’adempimento
  • verifica dati, attraverso varie stampe di controllo
  • stampa dell’impegno alla trasmissione telematica
  • generazione del tracciato telematico
  • stampa del modello ministeriale

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

Non è stata apportata alcuna modifica ai programmi.

Sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.

Per la distinzione fra le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni/acquisti di servizi nei confronti di soggetti che operano in paesi “black-list” (distinzione prevista sul modello già approvato di Comunicazione “black-list”) occorre far ricorso ad una differenziazione a livello di codice IVA: solo così infatti le due tipologie potranno essere riconosciute. Ciò significa che alcuni codici IVA, oggi utilizzati sia per operazioni inerenti i Beni che per operazioni inerenti prestazioni di Servizi, dovranno essere duplicati ed utilizzati distintamente per Beni e Servizi.

Poiché, di norma, i codici IVA di esenzione vengono registrati sulle anagrafiche, si consiglia di utilizzare il codice anagrafico per la cessione/acquisto dei beni e di creare nuovi codici ad hoc per i servizi che, qualora debbano essere utilizzati, andranno imposti sulla testata dei documenti. Ovviamente per aziende che lavorano prevalentemente sui servizi, il ragionamento può essere fatto all’opposto.

Codice IBAN su file RIBA

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
giu
30

In merito all’obbligatorietà del codice IBAN sul file RIBA, siamo a comunicarti che sul sito CBI si precisa che non vi sia nessun obbligo di indicazione dell’IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RIBA.

Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del Decreto legislativo di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento bonifici.

Vedi link

http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/284510010400/M/259210010410/T/Adeguamenti-PSD-specifiche-CBI-Incassi-nazionali-

Intra: Aspetti Sanzionatori

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
mar
18

il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2010 è finalmente stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2010. La sua entrata in vigore piena è prevista per il 20/03/2010.

Il Decreto interviene sull’aspetto sanzionatorio: non potranno essere applicate sanzioni a coloro che non hanno consegnato o trasmesso l’elenco Intrastat di Gennaio 2010 entro rispettivamente il 20 febbraio ovvero entro il 25 febbraio in quanto mancava il provvedimento primario che legittimava la nuova modulistica a quelle date.

Ammesse le condizioni di incertezza a “sanatoria” delle violazioni concernenti la compilazione eventualmente commesse negli elenchi Intrastat relativi ai mesi da gennaio a  maggio 2010, ovvero al I trimestre 2010.

Archiviazione Sostitutiva: Addio alla carta con il nuovo Codice dell’amministrazione digitale

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments 1 comment
feb
22

Il decreto legislativo che istituisce “il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale per passare dalla carta all’elettronica” è stato definito “importantissimo” dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, per passare dalla “carta all’elettronica“, una rivoluzione che “investirà tutti i cittadini”.

Prevista la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività Ict, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico. Spazio anche alla semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese grazie all’introduzione di pagamenti informatici, scambio di dati tra imprese e Pa, la diffusione e l’uso della posta certificata, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza. Attenzione, poi alla sicurezza e allo scambio di dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra Pa e cittadini.

Il passaggio dalla carta alle pratiche informatizzate comporterà una riduzione di un milione di pagine l’anno con l’obiettivo di arrivare a 3 milioni nel 2012. Previsti risparmi del 90% dei costi di carta per circa 6 miloni l’anno. Per la sola posta elettronica certificata si produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro, per la riduzione delle raccomandate della pubblica
amministrazione ai cittadini.

Il nuovo Codice aggiorna quello di Lucio Stanca del 2005 e, con la posta elettronica certificata («nell’arco di sei mesi interesserà tutti i cittadini»), consentirà a regime (nel 2012) 200 milioni di risparmio solo grazie alla riduzione delle raccomandate da parte della P.A. ai cittadini. Il
Codice prevede un sistema di premi e sanzioni per le Amministrazioni che realizzino o meno gli obiettivi fissati. Le risorse per realizzare il piano pari a sei miliardi sono già stanziate per il periodo 2009-2012.

Fonte: Sole 24 ore

Nuova disciplina della compensazione del credito IVA annuale ed infrannuale

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
feb
5

Premessa normativa

L’art. 10 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78 (conv. con modif. dalla Legge 03 Agosto 2009 n. 102) ha previsto alcune significative novità in merito alla cosiddetta “compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’art. 17 D. Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, cioè al meccanismo di utilizzo dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi previdenziali, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed ad altri enti previdenziali.

In particolare l’art. 10 comma 1 lett. a), numero 1, introduce il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (canale Entratel o Fiscoonline) consentendo in questo modo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Inoltre il medesimo art. 10 comma 1, lett. a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a), D.Lgs. 09 Luglio 1997 n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile (cfr. Circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).

Con la Circolare n.1 del 15/01/2010 l’Agenzia delle Entrate, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al “Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del Decreto Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102″.

Decorrenza nuove disposizioni normative

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da questa data.

Aspetti sanzionatori

Questa nuova disciplina è stata introdotta allo scopo di evitare l’utilizzo in compensazione da parte dei contribuenti di crediti in tutto od in parte non esistenti. Al riguardo l’art. 7 comma 2 D.L. n. 5 /2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro, mentre l’art. 10 comma 1 lett. a) numero 8 D.L. n. 78/2009 esclude, in generale, la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata). Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).

Ipotesi di compensazione del credito IVA annuale

A partire dal 01 gennaio 2010 sono presenti tre distinte ipotesi di compensazione del credito Iva annuale

  • Credito di ammontare inferiore ad Euro10.000,00. Può essere compensato liberamente in delega F24 con debiti di altre imposte, contributi e premi. Valgono le vecchie regole di compensazione.
  • Credito di ammontare superiore ad Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta. E’ obbligatorio utilizzare per il pagamento delle deleghe F24 nel quale è utilizzato il credito Iva annuale, i servizi telematici Entratel e/o Fiscoonline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Credito di ammontare superiore ad Euro 15.000,00. Può essere compensato in delega F24, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale dal quale risulta, dichiarazione che deve essere munita di visto di conformità od in alternativa sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis Codice Civile.

La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA interessa soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall’art. 30 D.P.R. n. 633/1972.

Ipotesi di compensazione del credito IVA infrannuale

L’art. 10 comma 1 lett. a) numero 5, integra il comma 3 del richiamato art. 8 D.L. 01 Luglio 2009 n. 78, con un ulteriore periodo secondo cui “Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 2”. Questa disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nell’art. 17 comma 1 D. Lgs. n. 241/ 1997, come modificate dall’art. 10 comma 1 lett. a) numero 1 D.L. n. 78/2009 secondo cui “la compensazione del credito … relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione… dell’istanza da cui il credito emerge”. Il contribuente può quindi utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza solo se di importo inferiore al “tetto” di 10.000 Euro. Si ricorda che il tetto di Euro 10.000,00 relativo ai crediti Iva infrannuali è separato da quello relativo al credito Iva annuale.

Soluzioni implementative

e/ – e/studio

Per e/ – e/studio saranno introdotti alcuni messaggi di avvertimento parametrici in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di segnalare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva in compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. In attesa del rilascio degli adeguamenti delle procedure relative alla liquidazione Iva si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.

esatto

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti sui prodotti in oggetto si è deciso di introdurre in esatto alcuni messaggi di avvertimento in sede di stampa della liquidazione Iva al fine di ricordare all’utente che destina in tutto od in parte il credito Iva a compensazione di imposte, contributi e premi in delega F24 che devono essere rispettati i limiti previsti dal D.L. n. 78/2009. Questi messaggi saranno resi disponibili con release successive.

In generale si raccomanda all’utente di prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti del D.L. n. 78/2009 per non incorrere nello scarto della delega F24 telematica e/o nell’applicazione di sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti.

Come aprire un file Office 2007, senza avere Office 2007

Posted Posted by Luca Becattini in Software Vari     Comments No comments
feb
1

Tramite questa  di Microsoft, potrete aprire, modificare e salvare documenti salvati in formato avendo installato 2003 o Xp.

CLICCA QUA PER ACCEDERE ALLA PAGINA DOWNLOAD

Requisiti di Sistema

  • Sistemi operativi supportati: Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003; Windows XP; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2

Applicazioni di Microsoft consigliate:

  • 2000 con Service Pack 3, Microsoft Excel 2000 con Service Pack 3 e Microsoft PowerPoint 2000 con Service Pack 3
  • 2002 con Service Pack 3, Microsoft Excel 2002 con Service Pack 3 e Microsoft PowerPoint 2002 con Service Pack 3
  • Microsoft Word 2003 con almeno Service Pack 1, Microsoft Excel 2003 con almeno Service Pack 1 e Microsoft PowerPoint 2003 con almeno Service Pack 1
  • Microsoft Word Viewer 2003
  • Microsoft Excel Viewer 2003
  • Visualizzatore di Microsoft PowerPoint 2003
Installazione del download

  1. Accertarsi che il sistema in uso sia aggiornato installando gli aggiornamenti necessari e ad alta priorità dal sito Microsoft Update (obbligatorio per utenti di Microsoft XP e 2003).
  2. Al termine dell’installazione degli aggiornamenti di Microsoft Update, scaricare il accedendo alla pagina DOWNLOAD del nostro sito.
  3. Fare doppio clic sul file FileFormatConverters.exe precedentemente salvato sul disco rigido per avviare il programma di installazione.
  4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l’installazione.

Rimozione del download

  1. Fare clic sul pulsante Start di Windows e scegliere Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
  3. Nell’elenco dei programmi installati selezionare  per System 2007, quindi fare clic su Rimuovi oppure Aggiungi/Rimuovi. Se viene visualizzata una finestra di dialogo, seguire le istruzioni per rimuovere il programma.
  4. Fare clic su  oppure OK per confermare la rimozione del programma.

Fonte: Microsoft

Contatti

Telefono: 055.3900528/529

Fax: 055.5609031

E-mail: info@dotsolution.it

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