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Spesometro: Termine invio “Comunicazione 3000 euro” prorogato al 31/12/2011

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
set
21

Slitta dal 31 Ottobre 2011 al 31 Dicembre 2011 la scadenza per l’invio della “Comunicazione 3000 euro” (per il 2010 la soglia è 25000 euro). Stiamo comunque procedendo con l’installazione del software e/Fiscali.

Slitta al 31 dicembre 2011 l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila (solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato a 25.000).

Il termine originariamente previsto per il 31 ottobre 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16/09/2011.
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.

Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Tale modifica ha determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che solo per il periodo d’imposta 2010 per consentire un’attuazione graduale della disciplina, l’importo di 3.000 euro è elevato ad euro 25.000 e sono escluse dall’obbligo di comunicazione in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 aprile 2011

Comunicazione 3000 euro: proroga di 2 mesi concessa per l’invio dei corrispettivi superiori a 3600 €

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
apr
26

Oggetto: Spesometro – rinviato di due mesi l’avvio del monitoraggio sugli acquisti dei consumatori finali.

E’ stata approvata una proroga in virtù della quale sono concessi due mesi di tempo in più per l’applicazione del cosiddetto “Spesometro” sulle  operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.

Lo strumento fiscale, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° maggio 2011 e che riguarda la tracciabilità delle operazioni sopra citate aventi importo pari o superiore ai 3.600 euro (Iva inclusa), slitta dunque al 1° luglio 2011.

Tale posticipazione è dovuta alla necessità di apportare aggiustamenti tecnici alla tracciabilità e all’invio dei dati, che si ritiene saranno deliberati con il decreto “omnibus” all’esame del Senato.

Va inoltre segnalato che l’Agenzia delle Entrate, durante un recente incontro con la stampa, ha precisato che sarebbe auspicabile, in un’ottica di semplificazione delle disposizioni, esentare i contribuenti dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con pagamenti tramite carte di credito o di debito, poiché relativi i dati sarebbero già rintracciabili nei flussi elettronici.

In tal caso, però, l’adempimento verrebbe trasferito in capo alle Banche od alle società che gestiscono i circuiti delle carte di credito (Visa, MasterCard, American Express, Cartasì, ecc..).

In relazione a tale problematica si attendono comunque interventi legislativi in merito entro il 30 giugno p.v.

Comunicazione annuale delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3000 euro

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
mar
4

Obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

In data 22 dicembre 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha definito nel dettaglio le caratteristiche ed il contenuto della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il cui obbligo è stato introdotto dall’art. 21 D.L. n. 78/2010 conv. con modific. nella Legge 30 luglio 2010 n.122.

Questo importo è elevato a tremilaseicento euro al lordo dell’imposta per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha contestualmente definito le specifiche tecniche della comunicazione telematica.

Chi sono i soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Qual è l’oggetto della comunicazione

La comunicazione deve contenere tutte le operazioni riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi che siano di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (es.: scontrino o ricevuta fiscale), il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Queste operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione fino al 30/04/2011.

Casi di inclusione

In caso di più contratti collegati tra di loro, la comunicazione delle operazioni è obbligatoria qualora l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti sia pari o superiore a tremila euro. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora l’ammontare annuo dei corrispettivi dovuti sia complessivamente pari o maggiore a tremila euro.

Casi di esclusione

Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • importazioni, esportazioni;
  • operazioni “black list”;
  • operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 29/09/1973, n. 605.

Qual è il termine per l’invio della comunicazione

La scadenza per l’invio telematico della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per le operazioni registrate od effettuate nell’anno 2011, la scadenza è il 30/04/2012.

Qual è la modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione della comunicazione avviene telematicamente mediante Entratel.

Semplificazione anno 2010

Per il periodo d’imposta 2010 l’importo limite, per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, è elevato ad euro venticinquemila, per le sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione.
Il termine per l’invio telematico è il 31 ottobre 2011.

Soluzione informatica ESA Software

La soluzione ESA Software per i 3.000 euro permetterà di gestire tutti i casi previsti dalla normativa. I rilasci di tale modulo avverranno per step successivi, fornendo da subito sui prodotti e/ – e/studio ed e/satto le implementazioni sui software gestionali ESA di tutti gli indicatori necessari per individuare i dati contabili da riportare in comunicazione.

Saranno modificati i programmi gestionali per permettere di:

  1. contrassegnare in prima nota e nel ciclo attivo/passivo, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo inferiore ai tremila euro riconducibile ad un unico contratto di importo maggiore o uguale a tremila euro, che devono essere incluse nella comunicazione;
  2. individuare, automaticamente, tutte le operazioni di importo superiore ai venticinquemila euro (per l’anno d’imposta 2010) e tremila euro (dal periodo d’imposta 2011);
  3. escludere, automaticamente, le operazioni di import/export e black list;
  4. gestire automaticamente oppure contrassegnare altri casi di esclusione previsti dal provvedimento;
  5. inserire tutte le informazioni relative alle cessioni nei confronti dei privati – vendita con scontrino o ricevuta fiscale – di importo superiore a 3.600 euro lordi, attraverso una specifica gestione implementata allo scopo;
  6. generare il file telematico da trasmettere, sia relativo al periodo d’imposta 2010 (venticinquemila euro), sia 2011 (tremila euro e corrispettivi tremilaseicento euro).

Microsoft Office Small Business Basics 2010

Posted Posted by Luca Becattini in Software Vari     Comments No comments
ago
6

In ogni azienda, di qualsiasi dimensione, le persone hanno bisogno di comunicare, collaborare e condividere rapidamente le idee. Ma anche di accedere sempre e ovunque ai documenti aziendali e alla posta elettronica, per modificare i file e condividerli in tempo reale via PC, browser e Smartphone. Le funzionalità innovative di Office 2010 e la flessibilità degli Online Services sono la risposta più semplice a tutte queste esigenze, perché aiutano le aziende a essere più produttive e a rispondere al meglio a ogni sfida del mercato, senza la necessità di un’infrastruttura IT complessa e costosa.

Con Microsoft Office Small Business Basics 2010 le piccole e medie imprese si assicurano tutta la protezione del software Office originale, con relativo supporto incluso, nonché la possibilità di regolarizzare i PC privi di licenza, evitando così il rischio di blocchi improvvisi dell’attività.

Microsoft Office Small Business Basics 2010 è una suite per la produttività dal costo contenuto e semplice da usare, che comprende le applicazioni essenziali per essere produttivi sempre e ovunque:

  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Outlook 2010 con Business Contact Manager
  • Microsoft OneNote 2010

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Dismissione supporto tecnico Microsoft per Sistemi Operativi Windows 2000 Family e Windows XP SP2

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
ago
2

Ricordiamo che tutti i nuovi prodotti e le nuove release-fix degli applicativi ESA saranno certificati e funzionanti esclusivamente con gli ultimi service pack ufficialmente rilasciati per ciascuno dei sistemi operativi da noi supportati.

In particolare, si ricorda che i requisiti minimi sono i seguenti:

  • lato client: su Windows XP SP3 Professional e superiori
  • lato server: su Windows Server 2003 SP1 / R2 e superiori

A questi link ufficiali Microsoft, è possibile far riferimento in merito alla cessazione del Supporto per quanto attiene, ultimi in ordine di tempo:

Informazioni complete sui requisiti minimi hardware e software dei prodotti ESA sono disponibili nella documentazione ufficiale contenuta nei DVD di rilascio.

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Buon lavoro!

Black-List: Ulteriori precisazioni

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
lug
14

Ulteriori precisazioni in merito al nuovo modulo Black-list per tutti i prodotti gestionali ESA.

Requisiti minimi

Il nuovo modulo Black-list, che sarà rilasciato all’interno di e/fiscali 3.2, funziona a partire dalla release minima di prodotto e di chiave di attivazione sotto indicate.

Per la sua attivazione è necessario caricare la chiave di attivazione del prodotto gestionale, che abiliti il modulo Black-list, all’interno di e/fiscali.

Prodotto Release prodotto minima consentita Release chiave minima consentita

e/ – e/studio       02.08.03 02.09.07 o 2.10.00 (*)
e/satto   06.07 07.00.02 o 08.00 (**)
spiga X DB/2000       04.03 04.03.03
exploit  03.01 03.01.00
metropolis 05.03 05.03.00

Requisiti minimi software

Il prodotto funziona sulle seguenti versioni di Sistema Operativo (sia nelle versioni a 32 bit che a 64 bit dove disponibile):

  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • Microsoft Windows Server 2008 con SP1
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 con SP1 o SP2
  • Microsoft Windows Server 2003 con SP1 o SP2
  • Microsoft Windows Seven
  • Microsoft Windows Vista con SP1
  • Microsoft Windows XP Professional con SP2 o SP3

Per il corretto funzionamento della procedura è necessario che il carattere di separazione delle migliaia e quello dei separatore decimali siano quelli standard italiani. E’ necessario cioè che le “Opzioni internazionali” siano impostate su Italiano (Italia).

Altri software di terze parti necessari al corretto funzionamento sono:

  • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 o superiore
  • DB di SQL Server 2005 SP2 o SQL Server 2008 SP1

ATTENZIONE! Il modulo Black-list non funziona con SQL Server 2000.

e/satto

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

Sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.

Per la distinzione fra le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni/acquisti di servizi nei confronti di soggetti che operano in paesi “black-list” (distinzione prevista sul modello già approvato di Comunicazione “black-list”) occorre far ricorso ad una differenziazione a livello di codice IVA: solo così infatti le due tipologie potranno essere riconosciute. Ciò significa che alcuni codici IVA, oggi utilizzati sia per operazioni inerenti i Beni che per operazioni inerenti prestazioni di Servizi, dovranno essere duplicati ed utilizzati distintamente per Beni e Servizi.

Poiché, di norma, i codici IVA di esenzione vengono registrati sulle anagrafiche, si consiglia di utilizzare il codice anagrafico per la cessione/acquisto dei beni e di creare nuovi codici ad hoc per i servizi che, qualora debbano essere utilizzati, andranno imposti sulla testata dei documenti. Ovviamente per aziende che lavorano prevalentemente sui servizi, il ragionamento può essere fatto all’opposto.

e/ – e/studio

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

A partire dal 1° luglio è importante che gli archivi e le registrazioni contabili vengano fatte tenendo in considerazione i seguenti criteri di elaborazione:

  • sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.
  • la distinzione delle operazioni riferite a cessioni/acquisti di beni dalle operazione riferite a prestazioni/acquisti di servizi viene effettuata in base alla Natura IVA utilizzata nel castelletto IVA delle registrazioni contabili; ad ogni Natura IVA è associata in modo fisso e non modificabile l’oggetto della operazione secondo lo schema sotto riportato.

Codice

Natura IVA Descrizione Natura IVA         Oggetto operazione

———-  —————————— ——————

01          Merci                          Beni

05          Merci non destinate rivendita  Beni

08          Merci per sola ventilazione    Beni

10          Spese e Servizi                Servizi

11          Servizi e Prestazioni          Servizi

12          Operazioni non IVA             Servizi

13          Importazioni oro e argento     Beni

14          Import. rottami e mat.recupero Beni

15          Ritenute                       Non rilevante

18          Spese Anticipate               Servizi

30          Beni Strumentali               Beni

35          Beni Strumentali in leasing    Beni

36          Cassa previdenza               Servizi

99          Non specificata                Non rilevante

La Natura IVA viene proposta automaticamente in base al sottoconto indicato nel castelletto IVA, se è stata opportunamente indicata nel piano dei conti; diversamente è possibile specificarla direttamente durante l’input di prima nota.

  • per le note di variazione è altresì importante valorizzare sulla prima nota la Data riferimento note variazione già da tempo presente nella cartella “Dati generali”; tale data si abilita solo se previsto dalla causale contabile e deve contenere il riferimento alla data di effettuazione dell’operazione oggetto di rettifica; tale data verrà utilizzata in e/fiscali per discriminare – come richiesto nel modello di comunicazione “black-list” – le “Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno” e le “Note di variazione relative ad annualità precedenti” dalle operazioni correnti.

Ciclo attivo e passivo

Affinché in fase di elaborazione documenti (contabilizzazione) venga riportata in automatico la Natura IVA corretta sulle righe IVA di prima nota occorre:

  • Nel piano dei conti indicare la Natura IVA corretta in ogni sottoconto di ricavo/costo utilizzato
  • Associare i sottoconti corretti ad ogni articolo di magazzino

In alternativa è possibile indicare una specifica Natura IVA nei parametri azienda; detta Natura IVA verrà riportata su tutte le righe di tutti i documenti di vendita, inseriti successivamente.

Qualora la predisposizione della Natura IVA non sia stata effettuata prima dell’inserimento della prima nota o della contabilizzazione dei documenti, è possibile intervenire, in un secondo momento, direttamente sulle righe IVA di prima nota indicando la Natura IVA corretta ma prima del passaggio dei dati al programma Black-list.

Chi ad oggi non ha ancora indicato la Natura IVA nel piano dei conti o nei parametri azienda, e dunque ha emesso documenti di vendita che non riportano la Natura IVA, può procedere in due modi:

  1. se l’azienda tratta solo beni o solo servizi può indicare, nei parametri azienda, una Natura IVA che corrisponda a beni o a servizi (nel caso l’azienda tratti più Nature IVA ma tutte beni o tutte servizi, può comunque indicare un’unica Natura IVA, purché corrisponda alla corretta tipologia; es. se tratta merci, Merci non destinate rivendita e Merci per sola ventilazione, può indicare indifferentemente una delle 3, ovvero tipologia Beni); lanciando l’Elaborazione Documenti (contabilizzazione) tale Natura IVA verrà riportata automaticamente sulle righe di prima nota generate;
  2. se l’azienda tratta sia beni che servizi occorre indicare nel piano dei conti la Natura IVA in maniera distinta; lanciare poi l’utility di “ricostruzione documenti vendita “, con data elaborazione >= 01/07/2010 evitando di selezionare i flag presenti nella finestra; in questo  modo viene riportata la corretta natura IVA su tutte le righe dei documenti di vendita precedentemente inseriti.

In entrambi i casi a partire dal momento in cui è stata indicata correttamente la Natura IVA nelle righe dei documenti di vendita il campo Natura IVA verrà valorizzato in automatico.

Configurare email (con dominio hostato su aruba) su iphone 3GS

Posted Posted by Luca Becattini in Software Vari     Comments No comments
lug
9

Ecco le impostazioni necessarie per configurare la vostra e-mail (con dominio hostato su aruba) su iphone 3GS con contratto 3.

Le operazioni di verifica delle connessioni sono abbastanza lente, non preoccupatevi se pensa molto. Solitamente alla fine ci riesce.

Andate in:

  • Impostazioni
  • Mail, Contatti, Calendari
  • Aggiungi account..
  • Altro
  • Aggiungi account Mail

Quindi inserire:

  • Nome: Inserisci un nome (Mario Rossi)
  • Indirizzo: Inserisci l’indirizzo e-mail che vuoi configurare (pippo@pippo.it)
  • Password: Inserisci la password del tuo account (pippo)
  • Descrizione: Inserisci una descrizione all’account

Scegliere come tipologia account: POP

Server posta in arrivo

  • Nome Host: pop3s.aruba.it
  • Nome Utente: pippo@pippo.it
  • Password: pippo

Server posta in uscita

  • Nome Host: smtps.aruba.it
  • Nome Utente: pippo@pippo.it
  • Password: pippo
  • Usa SSL: Si
  • Porta server: 465

Entra nell’account e vai su Avanzate (in fondo) per impostare

  • Messaggi eliminati: decidi dopo quanto eliminare i messaggi cancellati
  • Porta Server: 995

Ora se tutto è andato per il meglio avete configurato il vostro account e-mail (hostato su aruba) sul vostro iPhone 3GS con contratto 3 (tre)

Black-List: predisposizione archivi anagrafici e contabili

Posted Posted by Luca Becattini in Applicativi     Comments No comments
lug
5

è stato introdotto l’obbligo mensile di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei «paradisi fiscali», ovvero nei paesi della cosiddetta Black-List.

All’interno della Black-List ci sono paesi a noi molto vicini, come San Marino o la Svizzera, con i quali gli operatori italiani attuano quotidianamente una gran quantità di operazioni.

Si tratta di un adempimento previsto dall’art. 1 del dl 40/2010, al quale il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/03/2010 ha dato attuazione, e che ricorda per certi versi la soppressa trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori.

Anche questa comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica, pur essendo previsto anche un modello ministeriale per la stampa dei dati oggetto della comunicazione. La prima scadenza è quella legata all’invio delle operazioni di luglio, che dovrà avvenire entro il 31 agosto.

Le tipologie di operazioni soggette a monitoraggio sono le seguenti:

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento.

Il modello di comunicazione dovrà essere presentato:

  • con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Non sono ancora state emanate da parte dell’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche del tracciato telematico, così come mancano degli importanti chiarimenti interpretativi su diversi aspetti operativi  (è attesa apposita circolare).
Facciamo notare che tempi tardivi di pubblicazione di tali chiarimenti potrebbero ripercuotersi sui ns. tempi di rilascio.

Il nuovo modulo Black-List Esa

Tecnicamente il modulo si troverà all’interno di e/fiscali 3.x (l’attuale gestore dell’Xbrl).
Similarmente a quanto fatto per gli elenchi iva, è previsto un recupero delle informazioni dalla contabilità; sono inoltre previste le seguenti fasi operative:

  • gestione a video delle informazioni recuperate dalla contabilità e di inserimento di quelle specifiche dell’adempimento
  • verifica dati, attraverso varie stampe di controllo
  • stampa dell’impegno alla trasmissione telematica
  • generazione del tracciato telematico
  • stampa del modello ministeriale

Predisposizione archivi anagrafici e contabili

Non è stata apportata alcuna modifica ai programmi.

Sui clienti/fornitori è di fondamentale importanza controllare la correttezza del codice nazione in quanto è da questo che si desume se il soggetto opera in paese “black-list”.

Per la distinzione fra le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni/acquisti di servizi nei confronti di soggetti che operano in paesi “black-list” (distinzione prevista sul modello già approvato di Comunicazione “black-list”) occorre far ricorso ad una differenziazione a livello di codice IVA: solo così infatti le due tipologie potranno essere riconosciute. Ciò significa che alcuni codici IVA, oggi utilizzati sia per operazioni inerenti i Beni che per operazioni inerenti prestazioni di Servizi, dovranno essere duplicati ed utilizzati distintamente per Beni e Servizi.

Poiché, di norma, i codici IVA di esenzione vengono registrati sulle anagrafiche, si consiglia di utilizzare il codice anagrafico per la cessione/acquisto dei beni e di creare nuovi codici ad hoc per i servizi che, qualora debbano essere utilizzati, andranno imposti sulla testata dei documenti. Ovviamente per aziende che lavorano prevalentemente sui servizi, il ragionamento può essere fatto all’opposto.

Codice IBAN su file RIBA

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
giu
30

In merito all’obbligatorietà del codice IBAN sul file RIBA, siamo a comunicarti che sul sito CBI si precisa che non vi sia nessun obbligo di indicazione dell’IBAN di domiciliazione nelle presentazioni RIBA.

Si è diffusa nei giorni scorsi una erronea interpretazione del Decreto legislativo di recepimento PSD, che riguarda al contrario unicamente i beneficiari delle operazioni di pagamento bonifici.

Vedi link

http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/284510010400/M/259210010410/T/Adeguamenti-PSD-specifiche-CBI-Incassi-nazionali-

Intra: Aspetti Sanzionatori

Posted Posted by Luca Becattini in Norme e Tributi     Comments No comments
mar
18

il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/02/2010 è finalmente stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2010. La sua entrata in vigore piena è prevista per il 20/03/2010.

Il Decreto interviene sull’aspetto sanzionatorio: non potranno essere applicate sanzioni a coloro che non hanno consegnato o trasmesso l’elenco Intrastat di Gennaio 2010 entro rispettivamente il 20 febbraio ovvero entro il 25 febbraio in quanto mancava il provvedimento primario che legittimava la nuova modulistica a quelle date.

Ammesse le condizioni di incertezza a “sanatoria” delle violazioni concernenti la compilazione eventualmente commesse negli elenchi Intrastat relativi ai mesi da gennaio a  maggio 2010, ovvero al I trimestre 2010.

Contatti

Telefono: 055.3900528/529

Fax: 055.5609031

E-mail: info@dotsolution.it

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